Il 20 agosto 2013 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 21 agosto, giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. della legge.
Tra le varie novità introdotte, di notevole interesse risultano quelle relative alle procedure fallimentari, in particolar modo con riferimento all’istituto del concordato preventivo «con riserva» o «in bianco» (cfr. art. 161, sesto comma, Legge Fallimentare).
- Origine e finalità delle modifiche legislative
Fine dichiarato delle modifiche alla disciplina originaria è quello di risolvere alcune delle problematiche applicative sorte nella prassi e rilevate dalle prime decisioni dei tribunali.
A seguito della sua introduzione, infatti, il concordato in bianco ha visto un aumento esponenziale del suo utilizzo da parte di imprenditori in difficoltà, incentivati dalla snellezza degli adempimenti (necessità di presentare una documentazione circoscritta a tre bilanci) e dalla protezione garantita contro le azioni esecutive e le misure cautelari nei confronti del patrimonio del debitore.
Le novità normative sembrano essere dirette soprattutto a correggere quelle “derive quasi abusive” evidenziate – anche a livello statistico – nell’utilizzo dell’istituto e dovute dalla presenza di domande spesso volte solamente a rinviare nel tempo il momento del fallimento, nonostante lo stesso risulti di fatto inevitabile.
- L’incremento degli obblighi informativi in capo all’imprenditore
Con l’obiettivo di incrementare la trasparenza informativa nella fase di presentazione dell’istanza, al debitore è ora richiesto di accompagnare la domanda di concordato con informazioni maggiormente dettagliate: oltre agli ultimi tre bilanci di esercizio, viene infatti ora richiesta la presentazione dell’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti.
L’informativa periodica di natura finanziaria dovuta dal debitore, prima dell’intervento riformatore disposta con decreto secondo la scelta discrezionale del tribunale, diviene ora obbligatoria: essa avrà cadenza mensile e dovrà essere inoltre pubblicata nel Registro delle Imprese. La previsione della pubblicazione della situazione finanziaria aggiornata dovrebbe ora garantire una maggiore protezione per i creditori, che potranno così pienamente valutare l’effettiva stabilità dell’impresa e l’attività da essa svolta, con la possibilità di decidere se promuovere o meno eventuale istanza per la dichiarazione di fallimento.
- La possibilità di abbreviamento dei termini concessi, in caso di “lassismo” dell’imprenditore
L’imprenditore dovrà inoltre comunicare al tribunale le attività compiute ai fini della predisposizione del piano da presentare ai creditori e, qualora queste appaiano manifestamente inidonee, il tribunale, anche d’ufficio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, potrà disporre la riduzione dei termini già fissati.
In particolare, l’ottavo comma dell’art. 161 della Legge Fallimentare, è sostituito con il seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo (1). Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori».
- La possibilità di nomina di un commissario giudiziale
Infine, per ottimizzare la trasparenza e la veridicità dei dati presentati dall’imprenditore, il tribunale può scegliere di nominare un commissario giudiziale affinché questi svolga un esame delle scritture contabili e sorvegli l’attività e gli adempimenti posti in essere dal debitore. Si prevede al riguardo quanto segue: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma (2). Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173 (3), deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 (4)
- Si riportano in nota, per comodità, i riferimenti normativi operati dal nuovo testo di legge. Qui di seguito, i commi secondo e terzo dell’art. 162: «(ii) Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. (iii) Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato».
- «(ii) I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale».
- «(i) Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 171, secondo comma. (ii) All’esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all’articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell’articolo 18. (iii) Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del »
Matteo L. Vitali
Filippo Caprotti
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