1. Premessa.

Di seguito è riportata una sintetica illustrazione della disciplina della “start-up innovativa”
introdotta dal c.d. “Decreto Crescita 2.0”, ossia il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge 17 dicembre 2012,
n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294.

La recente riforma, ispirandosi alla necessità di innovare gli strumenti dedicati alle imprese, al
fine di renderle più competitive e “flessibili” ha in particolare previsto la start-up innovativa al fine
di favorire lo sviluppo di un contesto economico e imprenditoriale favorevole all’innovazione,
alla ricerca e allo sviluppo, nonché capace di promuovere una maggiore mobilità sociale e attrarre
nuovi investimenti e capitali, anche dall’estero.

La nuova disciplina si caratterizza, in generale, per il fatto di contemplare una serie di
vantaggi e di benefici – sia di natura civilistica, sia di natura fiscale – a favore delle imprese che
adottano tale veste societaria, a condizione tuttavia che (i) siano soddisfatti alcuni requisiti formali
e sostanziali previsti per la costituzione della start-up innovativa e (ii) la società sia iscritta nella
apposita sezione speciale istituita presso il Registro delle Imprese.

2. Definizione di start-up innovativa e requisiti necessari.

Il secondo comma dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (così come modificato dalla
legge di conversione) prevede una serie di requisiti formali e sostanziali necessari affinché
un’impresa possa essere qualificata come start-up innovativa.

Innanzitutto, sotto il profilo formale, può essere start-up innovativa la società di capitali (e
quindi: la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità
limitata – anche nella forma di S.r.l. semplificata o S.r.l. a 1 euro), costituita anche in forma
cooperativa, di diritto italiano, ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote
rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione.

Quanto all’aspetto sostanziale, la disciplina richiede la presenza di una serie di requisiti
affinché l’ente societario possa qualificarsi quale start-up innovativa. In particolare:
a) la società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi;
b) la società deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così
come risultante dall’ultimo bilancio (approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio), non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
d) la società non deve distribuire o comunque aver distribuito utili;
e) la società deve avere quale oggetto sociale (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico;
f) la società non deve essere stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Fermi restando tali requisiti, la start-up innovativa deve inoltre possedere almeno uno dei
seguenti ulteriori requisiti sostanziali:
1) le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società devono essere uguali o superiori al
15 per cento del maggior valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo
per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di
beni immobili. Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da
annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del
business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i
costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e
sviluppo, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di
proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso;
2) la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati,
in Italia o all’estero, ovvero deve impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi
della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;
3) la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero deve essere titolare dei
diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro
pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Il testo previgente dell’art. 25, secondo comma, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 richiedeva
che, nelle start-up innovative, i soci persone fisiche dovessero detenere, al momento della
costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o delle azioni rappresentative
del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci. Tale previsione,introdotta con
l’intento di garantire l’aspetto personalistico della compagine sociale che costituiva
e promuoveva la start-up nella sua fase iniziale, è stata tuttavia abrogata dall’art. 9, sedicesimo
comma, lett. a), del c.d. “Decreto Lavoro” (ossia il Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99). Pertanto, a seguito
dell’eliminazione dei predetti vincoli alla composizione del capitale sociale della start-up nei primi
24 mesi dalla sua costituzione, è ora consentito ai fondi di investimento e di venture capital investire
sin da subito, senza vincoli di sorta, nel capitale delle società costituitesi come start-up innovative.

3. Incubatore di start-up innovative certificato.

Accanto alla figura della start-up innovativa, la disciplina normativa prevede anche l’ulteriore
figura della c.d. società “incubatore certificato di start-up innovative”, definita come la società
di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società
europea residente in Italia, che offre i servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up
innovative. In particolare, per essere qualificata da tale forma, la società deve possedere i seguenti
requisiti:
a) deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative,
quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) deve disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di
accesso a banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
c) deve essere amministrata o diretta da persone di riconosciuta competenza in materia di
impresa e innovazione e deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente;
d) deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di
ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a
start-up innovative;
e) deve essere in possesso di un’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno
a start-up innovative.

Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative mediante
dichiarazione sottoscritta dal proprio rappresentante legale, al momento dell’iscrizione nella
sezione speciale del Registro delle Imprese.

4. Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese ed esenzione dagli
oneri per l’avvio.

Per poter godere dei vari benefici previsti dalla normativa, le start-up innovative e gli
incubatori certificati sono tenuti all’iscrizione obbligatoria nell’apposita sezione speciale del
Registro delle Imprese.

Inoltre, dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale, la start-up innovativa e l’incubatore
certificato sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli
adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto
annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali esenzioni sono tuttavia condizionate al
mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up
innovativa e di incubatore certificato e durano al massimo per quattro anni dall’iscrizione.

5. Deroghe al diritto societario.

Al fine di favorire le start-up innovative e gli incubatori certificati sono previste diverse
disposizioni derogatorie della disciplina civilistica societaria. In particolare:
1) è possibile posticipare sino al secondo anno di esercizio la delibera di riduzione del
capitale sociale nel caso di perdita a meno di un terzo, in deroga a quanto specificamente
previsto dagli artt. 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma c.c.;
2) nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea dei soci
può disporre il rinvio alla chiusura dell’esercizio successivo la deliberazione di riduzione
del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso sino a una cifra non inferiore al
minimo legale, così come previsto dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c.;
3) l’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di s.r.l., anche in deroga a
quanto previsto dal codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono
diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla
partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o
subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
4) le quote di partecipazione detenute nella start-up innovativa costituita sotto forma di s.r.l.
possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in deroga a
quanto espressamente previsto dall’art. 2468, comma primo, c.c.;
5) sempre nelle start-up innovative costituite in forma di s.r.l., il divieto di operazioni sulle
proprie partecipazioni stabilito dall’art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora
l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano
l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti
dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
6) infine, l’atto costitutivo della start-up innovativa o dell’incubatore certificato può altresì
prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,
l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli art. 2479 e 2479-bis
c.c.

6. Agevolazioni di natura finanziaria e fiscale.

Oltre a quanto già esposto nei paragrafi precedenti, la nuova disciplina ha introdotto diversi e
ulteriori incentivi per la costituzione e lo sviluppo delle start-up innovative, nonché importanti
agevolazioni sia di carattere finanziario sia fiscale.

In particolare, è stato introdotto un regime fiscale e contributivo agevolato molto ampio per
le stock options e per i piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli
similari agli amministratori o anche agli stessi dipendenti. Inoltre, sono previsti canali privilegiati
per accedere al credito d’imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato.

Con l’espresso obbiettivo di promuovere gli investimenti finanziari per la costituzione e lo
sviluppo di start-up innovative, è inoltre prevista una serie di rilevanti agevolazioni di natura fiscale
per tali investimenti, tramite la previsione di detrazioni e deduzioni d’imposta. Al fine di
agevolare la raccolta di capitale di rischio è legittimato anche il ricorso al sistema
dell’equitycrowdfunding con la conseguente possibilità di favorire l’ingresso di nuovi soci attraverso la
sottoscrizione di capitale tramite portali on-line sui quali la società possa presentare la propria
iniziativa imprenditoriale.

Da ultimo, anche al fine di consentire una soluzione più rapida ed efficiente della crisi di
impresa, è prevista una semplificazione delle procedure concorsuali: le start-up innovative non
possono infatti essere oggetto di procedure concorsuali (e, pertanto, non sono fallibili), ad
eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione
del patrimonio.

Matteo L. Vitali – Filippo Caprotti

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