Quando il virus colpisce i contratti commerciali: le clausole di forza maggiore
March 2020
March 2020
Con l’inarrestabile diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in tutta Europa e nel mondo, siamo tutti chiamati a cambiare le nostre abitudini per evitare che la situazione diventi ancora più drammatica. È però già certo che l’epidemia di questi mesi avrà gravi e inevitabili conseguenze sul nostro sistema finanziario, economico, giuridico e sociale. In questo contesto, anche voi e le vostre imprese starete senz’altro affrontando nuove e difficili sfide, tra le quali vi è senz’altro il rischio di dover fermare la produzione o l’improvviso venir meno dei rapporti di fornitura e delle consolidate supply chain. Questo rischio, che inizialmente sembrava limitato alle controparti cinesi, si sta ahinoi trasformando in un rischio globale. Per tale ragione, ci è sembrato opportuno predisporre questo breve approfondimento, con l’auspicio che lo stesso possa divenire una breve guida operativa rispetto alle conseguenze dei recenti accadimenti sulle relazioni commerciali esistenti.
Le conseguenze dell’epidemia potrebbero senz’altro affliggere il vostro business qualora lo stesso faccia affidamento su una fornitura di beni che non può più essere eseguita perché, per esempio, la vostra controparte abituale si trova costretta a chiudere i suoi impianti di produzione ovvero può essere la relativa consegna può essere eseguita solo con un ritardo significativo. Allo stesso modo, potrebbe essere proprio la vostra società, negli opposti panni di fornitore, a non essere più in grado di rispettare gli impegni assunti verso i suoi clienti. In entrambi gli scenari, sorgono alcuni interrogativi: gli obblighi contrattuali assunti potranno – alla luce della clausola di forza maggiore – essere momentaneamente sospesi o interrotti senza ovviamente che ciò integri un inadempimento del fornitore? Quali misure specifiche dovranno essere adottate?
Il concetto di “forza maggiore” può tradursi all’interno di una clausola contrattuale o di una espressa previsione di legge intesa a regolare gli effetti di un evento dal carattere imprevedibile e straordinario (il c.d. “atto di Dio”) su un rapporto contrattuale. Più precisamente, le clausole di forza maggiore o le disposizioni di legge che ne disciplinano la fattispecie prevedono tipicamente il diritto in capo a ciascuna delle parti di invocare questo rimedio al verificarsi di un evento straordinario che impedisca di adempiere agli obblighi nascenti dal contratto. Tuttavia, è da precisare che la possibilità di invocare la c.d. “forza maggiore” è limitata ai casi in cui il verificarsi dell’evento prescinda totalmente dal controllo delle parti, con la conseguenza che tale concetto non può legittimamente essere invocato quando l’evento (i) poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e (ii) poteva ragionevolmente essere evitato dalle parti stesse. Sono quindi questi i criteri fondamentali per individuare un evento di forza maggiore, criteri peraltro adottati anche dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili.
A questo punto, potreste chiedervi cosa dobbiate verificare per comprendere se abbiate a disposizione il rimedio della forza maggiore: il punto di partenza è il contratto sottoscritto con la vostra controparte. Nella prassi, i contratti abitualmente utilizzati nel commercio internazionale sono soliti contenere clausole di forza maggiore in base alle quali, al verificarsi di un evento imprevedibile e straordinario, il fornitore è liberato dagli obblighi di consegna per tutta la durata del verificarsi dell’evento stesso.
Qualora il contratto di fornitura preveda una clausola di forza maggiore, occorrerà tuttavia verificare se la stessa consideri – come è d’uso – il diffondersi di epidemie quali eventi straordinari e imprevedibili. Si noti, in proposito, che le clausole standard – come quelle redatte dalla International Chamber of Commerce – includono specificamente l’epidemia tra le circostanze che consentono a una parte di attivare la clausola di forza maggiore.
Una volta verificata la presenza della clausola di forza maggiore nel vostro contratto, dovrete poi accertarvi se la clausola stessa imponga alla parte che intende avvalersi della forza maggiore specifici obblighi informativi, quale ad esempio quello di comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra il verificarsi dell’evento. Rispettare simili obblighi informativi risulta cruciale per evitare inconvenienti ed eccezioni della propria controparte contrattuale.
Il quesito immediatamente successivo sarà: ma una volta che si sia verificato un evento imprevedibile e straordinario, quali sono le conseguenze che discendono dall’invocare la clausola di forza maggiore? Ancora una volta, si dovrà innanzitutto far riferimento alle previsioni contrattuali. Solitamente, infatti, si è soliti prevedere, in prima battuta, la temporanea sospensione delle prestazioni contrattuali, con l’obbligo in capo a ciascuna delle parti di adottare tutte le misure necessarie volte a limitare e/o ridurre i danni che potrebbero derivare all’altra parte. Tuttavia, qualora l’impossibilità abbia carattere definitivo o il ritardo nell’esecuzione della prestazione faccia venir meno l’interesse della controparte a riceverla, la conseguenza sarà lo scioglimento – tramite risoluzione – del contratto stesso.
Resta poi ovviamente da chiedersi cosa accada nel caso in cui il vostro contratto non contenga una clausola di forza maggiore: dovrete allora riferirvi ai rimedi esperibili sulla base della legge applicabile.
Pertanto, sarà necessario in primo luogo verificare la legge regolatrice del contratto:
(i) in caso di legge italiana, pur in assenza di una norma specifica che disciplini la forza maggiore, verranno in soccorso una serie di istituti, tra cui in particolar modo (i) l’impossibilità sopravvenuta e (ii) l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Gli obblighi di consegna potranno così intendersi temporaneamente sospesi fino al venir meno dell’evento straordinario e imprevedibile. Ciò significa che la mancata consegna non sarà considerata alla stregua di un inadempimento contrattuale, con la conseguente impossibilità per la controparte di ottenere il risarcimento del danno eventualmente patito. In ogni caso, dal momento che il ricorso al concetto di forza maggiore dipende dalle singole circostanze del caso concreto, occorrerà verificare l’effettiva esistenza di impedimenti al corretto adempimento delle prestazioni nonché l’effettiva impossibilità di porvi rimedio. Qualora il diffondersi dell’epidemia non renda completamente impossibile la consegna, ma ne determini un notevole aumento dei costi, la legge italiana prevede due tipologie di rimedi: (i) in caso di alterazione dell’originario equilibrio contrattuale, le parti potranno ricorrere al rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta; mentre (i) nel caso in cui tale rimedio non risulti applicabile, la risoluzione del contratto;
(ii) nel caso in cui la legge applicabile sia quella tedesca o quella della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, il quadro giuridico è pressoché lo stesso a quello sopra delineato;
(iii) in caso in cui la legge applicabile sia quella statunitense o inglese, il rimedio di forza maggiore potrà essere invece invocato solo qualora il contratto contenga una disposizione corrispondente.
Con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus, è noto che numerose società cinesi (e anche italiane) abbiano interrotto le consegne (o, peggio ancora, gli acquisti), ricorrendo al rimedio della forza maggiore. È interessante notare che la Camera di Commercio Cinese, su richiesta delle società interessate, sta attualmente rilasciando i c.d. certificati di forza maggiore. Si tratta di un documento ufficiale volto a facilitare la possibilità di invocare il rimedio della forza maggiore.
È evidente quindi che – con il continuo diffondersi dell’epidemia – un numero sempre crescente di società di diversi paesi cercherà di invocare la clausola di forza maggiore o rimedi alternativi per proteggere i propri interessi commerciali
In ultima analisi, la possibilità per le parti di invocare il rimedio della forza maggiore dipende da vari fattori, tanto giuridici (disposizioni contrattuali, legge applicabile e giurisdizione) quanto fattuali (imprevedibilità e straordinarietà dell’evento, materiale impossibilità di rendere una prestazione e assenza di rimedi concretamente percorribili) e, pertanto, richiede una valutazione dettagliata delle circostanze specifiche del caso concreto. Ci auguriamo quindi che questa nostra informativa possa esservi utile per avere una panoramica dei possibili impatti che l’epidemia di coronavirus può avere sui rapporti commerciali esistenti.
Nella speranza di aver risposto a parte dei vostri interrogativi, qualora ne abbiate di nuovi, non esitate a contattarci: siamo infatti a vostra completa disposizione e sempre lieti di aiutarvi.
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