The new italian bankruptcy code
June 2019
June 2019
In data 10 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo che, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore dopo che siano decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (al momento non ancora avvenuta), fatta eccezione per alcune disposizioni che entreranno in vigore dopo che siano decorsi 30 giorni da tale momento.
La riforma muove dall’esigenza di favorire la tempestiva emersione della crisi e la sua composizione in via stragiudiziale, al fine di consentire la ristrutturazione dell’impresa in crisi in una fase precoce. Tali obiettivi sono stati perseguiti, tra l’altro, attraverso la semplificazione dei riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale, la riduzione dei costi e della durata delle procedure, la riformulazione di disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi e l’armonizzazione della disciplina.
L’introduzione di una fase preventiva di allerta è una fra le principali novità del nuovo Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e recepisce una tendenza ormai pienamente affermata a livello europeo che muove dall’assunto secondo cui è tanto più probabile per un’impresa riuscire a superare una situazione di crisi quanto più tempestiva è la sua emersione. Per tale ragione, con il nuovo Codice, vengono introdotti strumenti in grado di monitorare lo “stato di salute” dell’impresa in modo tale da consentire di adottare le strategie più efficaci per la ristrutturazione del debito o il risanamento aziendale.
Come funziona?
I principali indicatori di crisi di cui occorre tenere conto
In caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l’unicità della procedura destinata all’esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria.
Il procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza sarà unico dal punto di vista oggettivo (i.e. convergeranno al suo interno tutte le richieste formulate in relazione al medesimo debitore) e universale, dal punto di vista soggettivo (nel senso che esso si applicherà a prescindere dalla tipologia del debitore, ad eccezione degli enti pubblici).
Ulteriore novità è relativa alla legittimazione attiva ai fini dell’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che è data (i) al debitore, (ii) al pubblico ministero non più solo nei casi contemplati dall’art. 7 L.F., bensì “in ogni caso in cui egli abbia notizia di uno stato d’insolvenza”, (iii) ai soggetti con funzione di controllo e di vigilanza sull’impresa e (iv) a uno o più creditori. (cfr. artt. 37 – 55 Titolo III, Capo IV).
Quanto poi alle successive ramificazioni della fase iniziale appena descritta, procederemo qui di seguito a segnalare le novità relative:
Le specifiche che il piano deve indicare
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
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