Tips legali per le agenzie digital
June 2019
June 2019
L’innovazione digitale è un fattore di grande impatto rispetto a ogni settore produttivo. Uno dei settori che è stato più condizionato dai cambiamenti del mondo digital è senz’altro quello dell’advertising e del marketing. Il mondo dei social network, degli influencer e dei talent è diventato talmente rilevante che, al giorno d’oggi, per un’impresa che desideri avere visibilità è impensabile non utilizzare adeguatamente questi canali.
In questo contesto, hanno assunto sempre più peso le agenzie di digital marketing e digital advertising, attive in un mercato oggi particolarmente florido e redditizio.
Questo nostro contributo si rivolge proprio a questo tipo di agenzie e altri operatori del settore, con lo scopo di mettere in evidenza alcune tematiche legali di interesse (spesso non considerate o sottovalutate) e suggerire alcune tips abitualmente adottate a tutela dei nostri clienti.
È probabile che, il più delle volte, prima di ottenere formalmente l’incarico da un potenziale cliente vi venga chiesto di partecipare a una gara competitiva con altre agenzie ovvero di dover presentare le vostre proposte creative durante un pitch conoscitivo. Immaginiamo che, in questa situazione, vi siate chiesti come tutelarvi dall’eventualità che il potenziale cliente non formalizzi l’incarico e poi utilizzi comunque la strategia o le idee da voi sviluppate.
In questo caso, la cosa migliore è far sottoscrivere un accordo di confidenzialità, nell’ambito del quale sia inserita una specifica clausola che vieti al potenziale cliente di utilizzare il materiale o le proposte creative sottopostegli nella fase precontrattuale. Un ultimo accorgimento: poiché la violazione di tale obbligo genererebbe dei danni di difficile quantificazione, è sempre opportuno che una clausola di questo tipo sia accompagnata dall’indicazione di una penale.
Attenzione alle clausole
E le loro agenzie
Se “subappaltate” parte delle attività commissionatevi dal cliente, accertatevi di farlo nell’ambito di un contratto che chiarisca espressamente che il “subappaltatore” deve attendersi alle vostre indicazioni. Non solo: anche in questo caso, assicuratevi che il “subappaltatore” dichiari di essere consapevole che tutti i materiali e contenuti da voi fornitegli sono di vostra esclusiva titolarità. Infine, se un tema di vostro interesse, potreste voler evitare che il “subappaltatore” abbia contatti diretti con il vostro cliente mediante l’inserimento di un’apposita clausola di questo tenore.
La nuova disciplina della privacy ha “scosso” più o meno tutti i settori, generando anche parecchia confusione tra le imprese. Potrebbe capitare che il cliente vi chieda di sottoscrivere, a lato del contratto, anche un accordo nell’ambito del quale assumete la qualità di “responsabile” del trattamento dei dati. Una simile richiesta potrebbe essere corretta o meno a seconda dei casi concreti, ma la risposta a questa domanda può essere data solo avendo contezza dell’attività da voi specificamente resa a favore del cliente. In ogni caso, non fatevi spaventare dalla definizione di “responsabile” del trattamento: il corrispettivo inglese (nel testo originale della normativa) è infatti “data processor” e sta a indicare che, nell’ambito dei vostri servizi, vi è chiesto di trattare dati personali per conto del cliente. Assicuratevi allora di avere la struttura e l’impianto tecnologico adeguato a farlo e che la lettera di incarico non contenga penali o manleve eccessive e prive di giustificazione (lato vostro, potrebbe anzi essere opportuno prevedere delle clausole di limitazione di responsabilità). Da questo punto di vista, potrebbe esservi utile farvi parte attiva e predisporre un vostro standard di lettera di incarico con un contenuto equo.
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